ASSOCIAZIONE GRUPPO NAZIONALE DI BIOINGEGNERIA APS – Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

1. Costituzione. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice) s.m.i. e al Codice civile un’associazione scientifico culturale senza scopo di lucro denominata: “ASSOCIAZIONE GRUPPO NAZIONALE DI BIOINGEGNERIA APS” – siglabile GNB APS, d’ora innanzi semplicemente indicata come associazione.
L’associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell’articolo 35 e seguenti d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell’associazione, ispirate a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative.

2. Sede e durata. L’associazione ha la propria sede legale nel Comune di Milano e potrà istituire proprie sedi operative in Italia. Il consiglio direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondari e sezioni distaccate.
La durata dell’associazione è illimitata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto, con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 19.

3. Scopi e Finalità. L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, dei loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’associazione ha finalità scientifiche, culturali, divulgative e sociali intese alla promozione, al patrocinio e al coordinamento di studi, ricerche, dibattiti aventi per oggetto la bioingegneria. L’associazione ha la missione di rappresentare la comunità scientifica nazionale che si riconosce nella bioingegneria presso i soggetti partner o portatori di interessi quali i Ministeri, le università e gli enti di ricerca, il sistema sanitario nazionale, il tessuto industriale imprenditoriale, la comunità scientifica internazionale.

4. Attività. Per il raggiungimento delle predette finalità, e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale e, precisamente:

  • educazione e attività culturali di interesse sociale, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs.117/2017;
  • formazione universitaria e post-universitaria, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera g) del
    D.Lgs.117/2017;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera h) del D.Lgs.117/2017;
  • organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017;
  • beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
    interesse generale a norma del presente articolo, di cui all’art. 5 comma 1 lettera u) del D.Lgs.
    117/2017.

L’associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale svolgere le seguenti attività:

  • Coordinare la formazione universitaria nel campo della Bioingegneria e dell’Ingegneria;
  • Stimolare le ricerche nel settore, anche attraverso progetti congiunti e mediante l’istituzione di borse e premi di studio;
  • Promuovere la conoscenza della bioingegneria e delle sue applicazioni presso la società civile;
  • Favorire i contatti fra il mondo della ricerca accademica e quello industriale;
  • Patrocinare o curare direttamente la pubblicazione di periodici e di libri anche con accordi con case
    editrici;
  • Organizzare in Italia e all’estero, anche in cooperazione con organismi affini, riunioni, congressi, corsi di istruzione e simili;
  • Promuovere la partecipazione italiana a iniziative internazionali nel settore;
  • Promuovere i contatti con associazioni nazionali o internazionali che abbiano interessi affini;
  • Creare al proprio interno gruppi specialistici permanenti o finalizzati;
  • Creare sezioni locali.

L’associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’associazione eserciti attività diverse, il consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice;

L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

5. Modalità di svolgimento delle attività. Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6. Patrimonio. Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, di proprietà dell’associazione;
  • da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
  • da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
  • altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. Esercizio sociale. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione. L’organismo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

8. Soci. Il numero dei soci dell’associazione è illimitato. Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono far parte dell’associazione altre associazioni di promozione sociale nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, questi ultimi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 9.

I soci possono essere: soci fondatori, soci onorari, soci collettivi, soci ordinari.

  • Sono soci fondatori tutti i soci intervenuti all’Assemblea costituente dell’associazione; sono
    considerati soci fondatori anche coloro che abbiano fatto pervenire al consiglio direttivo la loro
    richiesta di adesione all’associazione entro la data della prima assemblea ordinaria e sotto condizione che il consiglio direttivo abbia accettato tale richiesta. In sede di prima costituzione l’elezione degli organismi sociali viene fatta direttamente dagli intervenuti all’Assemblea costituente.
  • Possono essere ammessi come soci onorari, su invito del consiglio direttivo o dell’Assemblea
    Ordinaria, quanti abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell’associazione
    ed accettino tale invito.
  • Possono essere ammessi, su delibera del consiglio direttivo, come soci collettivi gli enti interessati
    agli scopi e alle attività dell’associazione e che svolgano qualificata attività nel campo della
    bioingegneria e delle sue applicazioni.
  • Sono soci ordinari persone fisiche che, per la loro formazione scientifica e tecnica, o per la loro
    esperienza aziendale, o per la loro attività professionale attuale o futura sono interessati agli scopi
    dell’associazione e facendo richiesta scritta di adesione dichiarino di condividerne le finalità e si
    impegnino a contribuire al loro raggiungimento nel rispetto delle norme del presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto a un voto se in regola con il pagamento delle quote sociali.

9. Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
L’ammissione viene decisa dal consiglio direttivo secondo apposita procedura, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione.
La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’associazione stessa. Il consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. A seguito dell’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. La comunicazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo, anche tramite posta elettronica. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
    deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
  • si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale secondo le procedure stabilite dal
    consiglio direttivo;
  • svolga attività contrarie agli interessi dell’associazione;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’associazione sia all’esterno per designazione o delega.
Il socio receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività del recesso o dell’esclusione.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

10. Diritti e doveri dei Soci. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione alla sua attività. Tutti i soci hanno diritto a un voto se in regola con il pagamento delle quote sociali.
I soci hanno diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, ricevendone informazioni e avendo
    facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e
    dagli eventuali regolamenti dell’associazione;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di partecipare alle assemblee esprimere il proprio voto in relazione agli argomenti all’ordine del
    giorno;
  • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’associazione;
  • al pagamento nei termini della quota associativa.

11. Quota associativa. I soci devono corrispondere, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell’importo stabilito da Consiglio stesso. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

12. Organi dell’associazione. Sono organi generali dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente e il Vicepresidente;
  • l’Organo di controllo, se nominato;

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

13. Assemblea dei soci – Composizione e verbalizzazione. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso.
In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di posta elettronica con conferma di ricezione, telegramma, PEC o fax almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dell’organo di controllo, ove nominato. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente nel caso in cui il Presidente fosse impossibilitato o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, secondo regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui l’associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

14. Assemblea dei soci – Convocazione. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio
finanziario.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • dà direttive per l’attività dell’associazione;
  • elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  • nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
  • elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo; (se previsto)
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
    responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti
    deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  • approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla
    legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
  • delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti
    dall’associazione;
  • determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di
    volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste
    dall’art. 5, del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunionie deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

15 Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 13. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche al presente Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in terza convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

16 Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo è composto da 9 (nove) consiglieri, scelti tra i soci, di cui almeno due Professori ordinari, due Professori associati, un Ricercatore universitario, anche a tempo determinato, un Ricercatore di ruolo afferente a un Ente pubblico di ricerca. La condizione di cui sopra deve essere verificata al momento della nomina.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni per un massimo di due mandati per ciascun membro. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente ed eventualmente il tesoriere.
Il tesoriere, ove nominato, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal consiglio direttivo.
In caso di morte, dimissioni o comunque qualsiasi causa di cessazione del singolo consigliere, il consiglio rimane in carica con i consiglieri rimasti sino alla sua scadenza. Qualora per effetto di tali cessazioni il consiglio rimanga composto da meno di sei membri, si intende decaduto e provvederà alla convocazione dell’assemblea per il rinnovo dell’intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare,
esso svolge le seguenti attività:

  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni;
  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali
    contributi straordinari;
  • delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese
    devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 5, dello Statuto
  • approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie
    ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’associazione;
  • determina l’ammontare della quota associativa annuale;
  • delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
  • ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la
    definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  • definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno 4 volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo e dell’organo di controllo ove nominato. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviate almeno 3 (tre) giorni prima della data prefissata.
Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dei componenti che partecipano e votano.
I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del consiglio Direttivo, tenuto a cura del consiglio medesimo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

17 Presidente. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno. Ha rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal consiglio direttivo alla prima riunione utile.

18 Organo di controllo. Qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico, secondo quanto stabilito dall’assemblea all’atto della nomina.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del Codice, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. L’Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato nei limiti di legge.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19 Scioglimento. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, sotto l’osservanza di quanto previsto al comma successivo.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

20 Norme finali. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017 s.m.i.) nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.